Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e  difeso
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici   e'
legalmente  domiciliato  in  Roma.  via  dei  Portoghesi  n.  12,  ha
presentato ricorso contro la Regione  Liguria,  in  persona  del  suo
Presidente   p.t.   per   la   declaratoria   della    illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Liguria "Norme in materia di
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione  integrata  dei
rifiuti", pubblicata nel BUR n. 2 del 26 febbraio 2014, limitatamente
agli artt. 8 comma 3, 10 comma 1, 11, 15 comma 2 lettere c)  ed  e  )
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 17  aprile  2014,
per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) Cost. 
    In data 26 febbraio 2014, sul n. 2 del BUR, e'  stata  pubblicata
la legge della Regione  Liguria  recante  le  "Norme  in  materia  di
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione  integrata  dei
rifiuti". 
    La  legge,  in  attuazione   delle   disposizioni   nazionali   e
comunitarie, detta le norme relative all'individuazione degli  ambiti
territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni  concernenti  il
servizio idrico integrato e per la gestione  integrata  dei  rifiuti,
mirando a rafforzare il  ruolo  pubblico  nel  governo  dei  relativi
servizi ed a definire ruoli e competenze della Regione e  degli  enti
locali nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione (art. 1). 
    Nonostante questa corretta enunciazione di principi, la legge che
si porta  all'esame  di  codesta  Corte  contiene  alcune  specifiche
previsioni  che  contrastano  con  chiari   enunciati   della   Carta
Costituzionale, per cui la PCM chiede che esse vengano annullate. 
    In particolare si denuncia quanto segue: 
      1) L'art. 8 regola il Piano d'ambito disponendo  che  esso  sia
predisposto  dagli  enti  d'ambito  entro  quattro  mesi  dalla  loro
costituzione,  previa  acquisizione  del  parere  obbligatorio  della
Consulta per il Servizio Idrico  Integrato  la  cui  composizione  e'
disciplinata dal successivo art. 21. 
    Il comma 3, dell'art. 8 specifica  il  contenuto  essenziale  del
Piano, disponendo che esso "deve prevedere agevolazioni tariffarie  e
adeguati  interventi  a  sostegno  dei  piccoli  comuni",  in  palese
contrasto con l'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.C.M. 20 luglio 2012,
attuativo dell'art. 21, comma 19. d.l. n. 201/2011,  che  attribuisce
alla Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  i  servizi  idrici
(AEEGSI) il compito di definire, sulla base  dei  principi  stabiliti
con legge dello Stato, i criteri per la determinazione della  tariffa
del servizio idrico integrato e l'individuazione  delle  agevolazioni
tariffarie,  tramite  la  previsione  di  "forme  di  tutela  per  le
categorie  di  utenza  in  condizioni  economico  sociali   disagiate
individuate dalla legge". 
    E' pacifico che quest'ultima disposizione costituisce espressione
della potesta' legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente
e tutela  della  concorrenza,  poiche'  ad  essa  -  per  consolidata
giurisprudenza costituzionale - sono  riconducibili  le  disposizioni
statali che attribuiscono  all'AEEGSI  il  compito  di  approvare  le
tariffe. 
    Sin dalla sentenza 246/2009 codesta Corte infatti,  in  occasione
di  un'impugnativa  della  Regione  Calabria  concernente  il  Codice
dell'ambiente emanato in attuazione della legge  delega  15  dicembre
2004, n. 308 in materia di tutela dei corpi idrici e  gestione  delle
risorse  idriche,  ha  ricondotto  le  disposizioni  censurate   alla
competenza legislativa esclusiva statale in materia di  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente,  e  successivamente  anche  la  sentenza
29/2010,  sulla  denunciata  violazione  di   norme   della   Regione
Emilia-Romagna  in  materia  di  Servizio  idrico   a   causa   della
determinazione, ad opera della Regione, della tariffa di  riferimento
quale corrispettivo del servizio idrico integrato, per contrasto  con
la interposta legislazione nazionale intesa  a  garantire  l'uniforme
metodologia tariffaria e  lesione  delle  attribuzioni  dei  soggetti
preposti al servizio (Stato, CO.VI.RI. ed AA-TO), ha ritenuto violata
la competenza esclusiva statale nelle materie "tutela  dell'ambiente"
e "tutela della concorrenza" ex art. 117, comma 2, lettere e)  ed  s)
della Costituzione. 
    Da ultimo si ricorda la decisione 142/2010, in cui  in  relazione
alla legge della Regione Lombardia  12  dicembre  2003,  n.  26,  che
attribuiva alla Regione la competenza a verificare il piano  d'ambito
territoriale e i suoi aggiornamenti, recando una disciplina  difforme
da  quella  statale  in  un  settore,  quello  della   pianificazione
d'ambito, che e' precluso alla Regione, codesta  Corte  ha  affermato
che tale pianificazione deve essere  ricondotta  alla  materia  della
"tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva dello
Stato, perche' e' strettamente funzionale alla gestione unitaria  del
servizio  e  ha,  percio',  lo  scopo  di  consentire   il   concreto
superamento  della  frammentazione  della  gestione   delle   risorse
idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in  un  piu'
ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del
settore. 
    Allo stesso modo la norma regionale  qui  denunciata,  prevedendo
interventi e agevolazioni per i piccoli comuni si pone  in  contrasto
con la disciplina nazionale in violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettere e) ed s) della Costituzione. 
      2)  L'art.  10,  comma  1,  che  attribuisce  ai  comuni   gia'
appartenenti alle  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  o
uguale a tremila residenti la possibilita' di "gestione autonoma  del
servizio" si pone in contrasto con i criteri relativi alla  modalita'
dell'organizzazione del servizio idrico fissati nell'art 147, decreto
legislativo n. 152/2006, e dunque  viola  l'articolo  117,  comma  2,
lettera  e)  (tutela  della  concorrenza)  e   lettera   s)   (tutela
dell'ambiente) della Costituzione. 
    La disciplina del servizio idrico integrato (SSI)  contenuta  nel
Codice dell'ambiente, specialmente nella parte che concerne la  forma
di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello  stesso,
e' infatti  funzionale  al  superamento  della  frammentazione  della
gestione delle risorse idriche e alla razionalizzazione del  mercato,
garantendone la concorrenzialita' e l'efficienza (C.  Cost.  sentenze
n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009). 
    L'art. 147 prevede che "I servizi idrici sono  organizzati  sulla
base degli ambiti territoriali ottimali  definiti  dalle  regioni  in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
    2. Le regioni possono modificare le  delimitazioni  degli  ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio  idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in  particolare,
dei seguenti principi: 
      a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei  bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione delle risorse e  dei  loro  vincoli  di  destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati; 
      b) unitarieta' della gestione e,  comunque,  superamento  della
frammentazione verticale delle gestioni; 
      c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base
di parametri fisici, demografici, tecnici". 
    Una deroga generale e astratta al principio di unitarieta'  della
gestione  del  SII  cosi'  sancito,  come  quella  introdotta   dalla
disposizione qui impugnata, non e' compatibile  con  quanto  previsto
dal  richiamato  art.  147  che,  nel  consentire  alle  Regioni   di
modificare  le  delimitazioni  degli  ambiti  territoriali  ottimali,
richiede che cio' risponda all'esigenza di migliorare la gestione del
servizio, assicurandone comunque lo svolgimento  secondo  criteri  di
efficienza,   efficacia   ed   economicita',    e    tenendo    conto
dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base  di
parametri fisici, demografici,  tecnici.  La  disposizione  censurata
infatti prevedendo una soglia quantitativa di tipo demografico, senza
considerare parametri fisici e tecnici e derogando  al  principio  di
unicita' della gestione, non e' idonea  a  perseguire  i  criteri  di
efficienza,  efficacia  ed  economicita'  fissati   dalla   normativa
statale, e pertanto viola l'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della
Costituzione. 
      3) Si deducono profili di illegittimita'  costituzionale  anche
in relazione all'art. 11 della (citata) l.r. Liguria 1/2014. 
    Tale disposizione, infatti,  nel  prevedere  la  possibilita'  di
esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione,  in  caso  di
inerzia da  parte  degli  enti  d'ambito,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 8, comma  1,  della  legge  medesima,  stabilisce  che  "Il
presidente della Giunta Regionale, decorsi inutilmente i  termini  di
cui all'art. 8, comma 1, ovvero qualora non vengano posti  in  essere
gli atti per la realizzazione delle opere previste dal piano d'ambito
e  necessarie  a  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  previa  diffida  ad  adempiere
entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni,  nomina  un
commissario ad acta che provvede  in  sostituzione,  rispettivamente,
degli enti d'ambito o dei comuni inadempienti". 
    Questa previsione di un  potere  sostitutivo  esercitabile  dalla
Regione e' da ritenersi lesiva, anch'essa, dell'art. 117 Cost., comma
2, lett. e) ed s), in quanto formulata  in  modo  tanto  generico  da
determinare, nella previsione di un esercizio di  poteri  sostitutivi
da parte della Regione, un'invasione delle funzioni che  il  d.l.  n.
70/2011, convertito in legge con modificazioni  dalla  l.  12  luglio
2011, n. 106, e il d.P.C.M. 20 luglio 2012 attribuiscono all'AEEG. 
    Ci si riferisce, in particolare, all'art. 10, comma 14, del  d.l.
n. 70/2011, sul punto confermato dall'art. 3, comma 1,  del  d.P.C.M.
20 luglio 2012,  ed  in  particolare  alle  lett.  d)  ed  e)  -  cui
corrispondono le lett. d) ed f) del d.P.C.M. 20  luglio  2012  -  che
fanno  riferimento  alle  funzioni  che  l'Autorita'  e'  chiamata  a
svolgere in relazione alla predisposizione del metodo tariffario "per
la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote  in  cui  tale
corrispettivo  si  articola,  della  tariffa  del   servizio   idrico
integrato" (lett. d)) ed alla approvazione delle tariffe  predisposte
dalla competenti autorita' (lett. e). 
    Ancora si puo' fare riferimento alla lett. f) del d.l. n. 70/2011
- cui corrisponde, in sostanza, la lett. e), dell'art.  3,  comma  1,
del d.P.C.M. 20 luglio 2012 - con il quale si stabilisce  che  l'AEEG
"verifica  la  corretta  redazione  del  piano  d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato". 
    In ragione di cio', si puo' ritenere che  la  previsione  di  cui
all'art. 11 della legge regionale qui impugnata contrasti con  quanto
previsto nelle disposizioni appena citate, in quanto rende  possibile
il verificarsi di una indebita ingerenza della Regione, quando agisca
in attuazione dei  poteri  sostitutivi  degli  enti  d'ambito,  nelle
competenze  che  la  legge   dello   Stato   ha   inteso   attribuire
specificamente alla competenza dell'AEEG. 
    L'art.  11  e',  infatti,  suscettibile  di  determinare   questa
ingerenza non solo  in  relazione  all'attivita'  di  verifica  della
corretta redazione dei piani d'ambito (art. 10, comma 14,  lett.  f),
d.l. 70/2011 e art. 3, lett. e) d.P.C.M. 20 luglio 2012), ma anche di
quelle attivita' che, riservate all'AEEG ex art. 10, comma 14,  lett.
d) ed  e),  d.l.  70/2011,  possono  integrare  atti  concernenti  la
determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato. 
    Per questo motivo, anche in relazione all'art. 11, possono essere
richiamati i medesimi vizi gia' prospettati in relazione all'art.  8,
comma  3,  della  legge  regionale  stessa,  in  quanto  tale  ultimo
articolo,  riferendosi   all'obbligo   di   prevedere   "agevolazioni
tariffarie e adeguati interventi  a  sostegno  dei  piccoli  comuni",
introduce  una  previsione  che  in  base  alla  giurisprudenza  gia'
richiamata, risulta essere lesiva dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed
s). 
    La tesi prospettata, del  resto,  trova  fondamento  anche  nella
recente sentenza n. 67/2013 di codesta Corte. 
    Si vedano in particolare i nn. 4 e 5 dei motivi della  decisione,
nei quali affermandosi che le materie cui si riferiscono gli articoli
censurati della legge  regionale  in  questione  sono  effettivamente
rientranti nell'ambito della competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato ex art. 117 Cost., comma 2, lett. e) ed s), in  particolare  si
dice che con la sentenza 249/2009, la Corte  "ha  evidenziato  che  i
poteri  legislativi  esercitati  dallo  Stato  con  la  norma  allora
censurata  «attengono  all'esercizio  delle  competenze   legislative
esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza  (art.
117, secondo comma, lett. e,  Cost.)  e  della  tutela  dell'ambiente
(art. 117, secondo  comma,  lettera  s,  Cost.),  materie  che  hanno
prevalenza  su  eventuali  titoli  competenziali  regionali  ed,   in
particolare, su quello dei servizi pubblici locali.  Successivamente,
la sentenza n. 29 del 2010 ha ribadito che  dal  complesso  normativo
contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 si  desume  che  la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici  per  i  vari
settori di impiego  dell'acqua  e'  ascrivibile  alla  materia  della
tutela dell'ambiente e  a  quella  della  tutela  della  concorrenza,
ambedue di  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato"  (Corte
Cost., sent. 67/2013, n. 4, Motivi della decisione)». 
    Nella stessa sentenza, al punto 5 dei Motivi della decisione,  si
precisa inoltre che "La costante giurisprudenza della Corte, che  qui
si intende ribadire, ha  dunque  ricostruito  la  disciplina  statale
relativa alla determinazione della tariffa, come complesso  di  norme
atte a preservare il bene giuridico «ambiente» dai  rischi  derivanti
da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale
del settore del servizio idrico integrato". 
    4) In materia di gestione integrata dei rifiuti poi va denunciato
l'art. 15, comma 2,  lettera  c),  che  disciplina  le  funzioni  del
Comitato  d'ambito  e  gli  attribuisce  il   compito   di   definire
"l'articolazione degli standard di costo intesi come  servizi  minimi
da garantire al territorio omogeneo e i criteri per la determinazione
delle tariffe da applicare a  fronte  della  erogazione  dei  servizi
nelle  aree  territoriali  omogenee".  Tale  disposizione   contrasta
anzitutto  con  quanto  previsto  all'art.  238,  comma  3,   decreto
legislativo n. 152/2006, che rimette la determinazione della  tariffa
all'Autorita'  d'ambito,  sulla  base  dei  criteri  definiti  da  un
apposito  regolamento  emanato  dal  Ministero  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare. E' vero  che  in  via  transitoria,
l'art. 5, comma 2-quater, del d.l. 208/2008 aveva disposto  che,  ove
il suddetto regolamento non fosse approvato "i comuni  che  intendono
adottare la tariffa integrata ambientale (TAI) possono farlo ai sensi
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti", per  cui,  a
legislazione vigente, i criteri per la determinazione  della  tariffa
sono ancora  quelli  definiti  sulla  base  del  D.P.R.  n.  158/1999
("Regolamento   recante   norme   per   l'elaborazione   del   metodo
normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del
ciclo dei rifiuti urbani"). 
    Tuttavia tale normativa contiene, per la elaborazione del  metodo
normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del
ciclo dei rifiuti urbani, norme molto precise  che  attribuiscono  ai
Comuni le scelte essenziali in materia di criteri  tariffari.  Questa
conclusione trova conferma nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l.  13
agosto 2011, n. 138, conv. in l. 148/2011, come modificato  dal  d.l.
n. 179/2012, conv. in l.  221/2012  che  attribuisce  alle  autorita'
d'ambito del ciclo dei rifiuti varie  funzioni,  tra  cui  quelle  di
"determinazione delle tariffe all'utenza per quanto  di  competenza",
poiche' tale disposizione va intesa nel senso  che  e'  rimessa  alla
competenza  regionale  solamente  (e  limitatamente  alla  parte   di
competenza) la determinazione  delle  tariffe  all'utenza,  non  gia'
quella di definire i criteri per la determinazione della tariffa. 
    Per questi motivi, la disposizione regionale qui  censurata  deve
considerarsi invasiva della potesta' legislativa esclusiva statale in
materia di "tutela dell'ambiente" (art. 117,  comma  2,  lettera  s),
Cost.) e di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera  e),
Cost.). 
    5)  Infine  la  lettera  e)  dello  stesso  art.  15,  comma   2,
attribuisce al Comitato d'ambito in materia di gestione  dei  rifiuti
il compito di individuare "gli enti incaricati della  gestione  delle
procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli
impianti terminali di recupero o  smaltimento  di  livello  regionale
..."  (lett.  d).  Tale   disposizione,   configurando   in   termini
alternativi  il  conferimento  dell'incarico  per  le  procedure   di
"realizzazione" e/o  "affidamento  della  gestione  degli  impianti",
deroga  al  principio  comunitario   della   libera   concorrenza   e
dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica,
principio  consacrato  all'art.  202,  del  decreto  legislativo   n.
152/2006, privilegiando anzi l'affidamento diretto  che,  invece,  ai
sensi della normativa comunitaria e nazionale, puo'  essere  disposto
solo in casi eccezionali (cfr. art. 34,  comma  20,  D.L.  179/2012).
Posto che le regole che concernono l'affidamento e  la  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   di   rilevanza   economica   ineriscono
essenzialmente alla materia "tutela della concorrenza" (cfr. C. Cost.
sentenza n. 325/2010), la disposizione censurata  viola  la  potesta'
legislativa esclusiva statale di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e) della Costituzione.